Ancora un capitolo nella storia infinita dell’ Imu terreni agricoli. Questa volta viene dalla Legge di Stabilità 2016 che, in un articolo, riporta in vigore, ai fini dell’esenzione Imu terreni agricoli, il criterio contenuto già contenuto nella circolare ministeriale 9/1993.
In sostanza, con questo articolo si sancisce che da quest’anno, per determinare i criteri dell’esenzione Imu terreni agricoli che non sono coltivati da coltivatori diretti del fondo o da imprenditori agricoli professionali (Iap), si torna a fare riferimento al dettato della suddetta circolare ministeriale, che stabilisce questa distinzione tra i Comuni:
- qualora accanto all’indicazione del Comune non vi sia alcuna annotazione, l’esenzione vale sull’intero territorio comunale;
- qualora accanto all’indicazione del Comune vi sia l’annotazione “parzialmente delimitato”, l’esenzione è limitata a una parte del territorio comunale.
Con il ripristino della vecchia normativa, sono quindi esenti dal 2016 i terreni agricoli che:
- sono posseduti da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, a prescindere da dove si trovano i terreni;
- sono destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali in modo immutabile, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente dalla qualifica professionale del proprietario e dal fatto che i terreni siano o meno coltivati per usi agricoli o destinati a pascolo per il bestiame;
- si trovano nelle isole minori.
In sostanza viene accantonata la normativa precedente per l’esenzione Imu terreni agricoli, che utilizzava come criteri quello altimetrico in primis e poi la classificazione territoriale Istat.