La Legge di Stabilità 2015 ha apportato delle modifiche al regime fiscale cui sono sottoposte le somme percepite dai beneficiari di polizze vita in caso di premorienza dell’assicurato.
Ora è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 8/E dell’1 aprile 2016, ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità sulla fiscalità dei premi delle polizze vita.
Nello specifico, le somme percepite da polizze vita a decorrere dall’1 gennaio 2015 non godono più dell’esenzione Irpef totale, ma riguardano solo copertura del cosiddetto “rischio demografico”, ossia la differenza tra durata della vita di una persona e durata media della vita della popolazione.
Con questa precisazione, rimangono totalmente esenti Irpef esclusivamente le polizze vita “temporanee caso morte”, ovverosia quelle per le quali la copertura del rischio demografico è del 100%.
Qualora invece vi siano delle polizze vita miste, con al loro interno anche una componente finanziaria, rimane esente Irpef solo il capitale legato al rischio demografico. Per quanto riguarda la quota restante del premio, i capitali corrisposti legati a contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono considerati redditi di capitali per la parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito dagli eredi e quello dei premi pagati dal beneficiario.