È stata presentata nei giorni scorsi la guida per la casa in leasing, una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per regolamentare la disciplina del leasing immobiliare abitativo, che prevede incentivi fiscali sull’acquisto o la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale.
In sostanza, il leasing immobiliare abitativo si propone di agevolare l’acquisto della casa di residenza utilizzando lo strumento della locazione finanziaria in alternativa al mutuo. Una soluzione pensata soprattutto specie per i giovani.
La guida “Il Leasing immobiliare abitativo”, nasce dalla collaborazione tra Assilea (Associazione Italiana Leasing), il Consiglio Nazionale del Notariato, con l’adesione di 11 tra le principali Associazioni dei Consumatori ed è stata realizzata con il contributo del dipartimento delle del Mef.
La guida chiarisce le caratteristiche principali del leasing immobiliare abitativo e i dubbi più frequenti legati a questo strumento, le tutele per il cittadino e i regimi fiscali applicabili. Per scaricare gratuitamente la guida, clicca qui.
Per dare qualche coordinata in materia, i soggetti che possono fruire del leasing immobiliare abitativo sono quelli con reddito complessivo non superiore a 55mila euro e privi di abitazione principale. I vantaggi fiscali di cui possono beneficiare i titolari dei contratti di leasing immobiliare abitativo stipulati dall’1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, sono interessanti e più vantaggiosi rispetto a quelli del mutuo. I giovani sotto i 35 anni all’atto della stipula del contratto e con reddito inferiore a 55mila euro godranno di:
- detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 8 mila euro annui);
- detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 20 mila euro).
I soggetti con età uguale o superiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55mila euro godranno di:
- detraibilità pari al 19% dei canoni di leasing (fino ad un importo massimo di 4 mila euro annui;
- detraibilità pari al 19% del prezzo del riscatto (fino ad un importo massimo di 10 mila euro).
Sia gli under 35 sia gli over 35 che stipulano un contratto di leasing immobiliare abitativo avranno l’imposta di registro sull’acquisto della prima casa ridotta all’1,5%. Nel caso di leasing, l’imposta di registro è calcolata sul prezzo di acquisto, perché non è applicabile il meccanismo del prezzo-valore.
In sostanza, i principali vantaggi del leasing immobiliare abitativo sulla prima casa sono:
- nessun costo di iscrizione e cancellazione di ipoteca;
- imposta di registro sull’atto di acquisto ridotta;
- detraibilità del canone di leasing;
- prezzo di riscatto detraibile nell’anno.
In caso di leasing immobiliare abitativo la detrazione è del 19% fino a un importo massimo dei canoni (quota capitale e quota interessi) di 8mila euro l’anno, mentre, nel caso del mutuo, la detrazione del 19% è per un importo massimo di 4mila e riguarda la sola quota degli interessi passivi. Inoltre, nel leasing immobiliare abitativo non si paga l’imposta sostitutiva (0,25%) che si paga invece sul mutuo.
Infine, ricordiamo che i vantaggi fiscali del leasing prima casa sono cumulabili con altre agevolazioni, come per esempio il 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad alta efficienza energetica o gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.