La scorsa settimana su Infoiva ci siamo occupati con dovizia di particolari della vicenda del canone Rai in bolletta. Uno degli aspetti di cui abbiamo parlato è stata l’autocertificazione per dichiarare di non possedere un apparecchio tv e di non essere, per questo, soggetti al pagamento del canone Rai.
Ora, per quanto riguarda questo ultimo aspetto, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016, sono stati definiti modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva per autocertificare di non possedere un apparecchio televisivo.
Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo dove il soggetto risiede anagraficamente, così da comportare il pagamento del canone Rai.
Il modello di dichiarazione sostitutiva deve essere presentato direttamente dal contribuente o dall’erede attraverso un’applicazione sul sito internet delle Entrate (disponibile dal 4 aprile), utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia, oppure attraverso gli intermediari abilitati.
Qualora non sia possibile l’invio telematico, il modello può essere inviato, insieme a un documento di riconoscimento valido, tramite raccomandata senza busta all’indirizzo Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone Rai in bolletta, la dichiarazione sostitutiva avrà effetto per l’intero canone 2016 se viene presentata tramite raccomandata entro il 30 aprile, oppure per via telematica entro il 10 maggio 2016.
La dichiarazione presentata attraverso raccomandata dall’1 maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, oppure in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, avrà effetto per il canone Rai dovuto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione presentata dall’1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per tutto l’anno 2017.