Dopo la proroga al 9 febbraio del termine per l’invio delle spese mediche al Sistema tessera sanitaria, l’Agenzia delle Entrate ha provvidenzialmente pubblicato sul proprio sito alcune faq ufficiali in merito alla procedura.
Tanto per cominciare, non sono tenuti all’invio delle spese mediche i poliambulatori senza accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari e i professionisti quali logopedisti, fisioterapisti, logopedisti e simili che non sono iscritti all’Ordine dei medici.
Allo stesso modo, non devono inviare spese mediche gli iscritti all’Albo dei medici che svolgono prestazioni occasionali e che non sono in possesso di partita Iva. Non possono poi essere inviate le spese mediche relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile reperire il codice fiscale del contribuente beneficiario delle prestazioni stesse.
Le Entrate hanno poi specificato che per la trasmissione dei dati relativi alle spese mediche è necessario seguire il criterio di cassa: le fatture emesse nel 2015 ma pagate a gennaio 2016 non vanno trasmesse insieme a quelle del 2015.
Un’ulteriore faq precisa che al medico rappresentante legale di uno studio medico associato, direttamente o attraverso un intermediario delegato, è in capo l’obbligo di invio dei documenti fiscali riportanti la partita Iva dello studio. Se lo studio medico esercita la propria attività nell’ambito di una società che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese mediche relative 2015 andranno trasmesse solo se la struttura è accreditata per erogare i servizi sanitari, sempre a carico del medico rappresentante legale.