Uno degli aspetti del lavoro delle partite Iva che più le fanno imbestialire – e assai spesso le frustrano… – è quello dei tempi di pagamento. I committenti, siano essi imprese, privati o Pubblica amministrazione, tendono infatti a dilatare i tempi di pagamento il più possibile, dai classici e insopportabili 90 giorni a molto di più. Sempre che si ricordino o abbiano voglia di pagare…
Ebbene, il tanto atteso ddl sulle tutele del lavoro autonomo e delle partite Iva, meglio conosciuto come Statuto del lavoro autonomo, punta a dare una sterzata a questo malcostume del tempi di pagamento biblici, che mette in difficoltà le partite Iva nel proprio lavoro, tanto all’avvio di una attività, quanto durante l’attività stessa.
Stando quanto dovrebbe andare in discussione in Parlamento a breve, le fatture emesse dal professionista, dal titolari di un contratto di collaborazione (generalmente un co.co.co.) e da tutte le partite Iva che siano differenti dalle imprese, dovranno essere pagate entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro emissione. Qualora il contratto di prestazione d’opera contenesse un termine superiore, questo sarà considerato nullo in quanto ritenuto clausola abusiva.
Un primo passo importante nella tutela del lavoro delle partite Iva, anche se il termine di 60 giorni per molti professionisti è ancora duro da digerire. Certo è che con questa modifica, le cose potrebbero migliorare un poco, anche considerando quelle che sono, nella bozza del ddl, le definizioni di clausole e condotte abusive che vanno a danno delle partite Iva.
Nello specifico sono considerate prive di qualsiasi effetto le clausole inserite nel contratto di collaborazione che attribuiscono al committente una posizione preminente nel rapporto con il prestatore d’opera: tipicamente la facoltà di recedere senza adeguato preavviso da un contratto a prestazioni continuative o quella di modificare unilateralmente le condizioni del contratto.
Altre clausole o condotte abusive nei confronti delle partite Iva sono attraverso le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Se si trovassero in presenza di clausole abusive di questo tipo, i collaboratori o le partite Iva avrebbero anche diritto, secondo il ddl, al risarcimento del danno da parte del committente.
Sulla carta si tratta di ottimi propositi per provare a rendere la posizione delle partite Iva meno fragile di fronte ai diktat di molti committenti. Il dubbio è legato a quanto questi committenti potranno far valere una eventuale loro posizione di forza anche di fronte a questa normativa rifiutandosi, magari, di stipulare un contratto non potendo evitare le clausole abusive.