La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia fiscale, anche per quello che riguarda i termini di accertamento per le imposte dirette sui redditi e per l’Iva. Lo ha fatto intervenendo su due articoli della normativa fiscale.
Nel dettaglio, la Legge di Stabilità 2016 ha ampliato i termini per l’ accertamento fiscale delle predette imposte, riscrivendo rispettivamente l’articolo 57 del D.P.R. 633/1972 relativo all’IVA e l’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 relativo alle imposte sui redditi.
La legge prevede ora questo ampliamento dei termini di accertamento:
- 5 anni, successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per la notifica di avvisi su rettifiche e accertamenti induttivi. Il termine precedente era di 4 anni;
- 7 anni, a decorrere da quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di omessa dichiarazione o presentazione di dichiarazione nulla (ora equiparate). Il termine precedente era di 5 anni.
In base alla nuova normativa, l’ accertamento può essere integrato o modificato a salire attraverso la notifica di nuovi avvisi, entro i termini previsti, qualora l’Agenzia delle Entrate venga a conoscenza di nuovi elementi.
Importante ricordare che i nuovi termini di accertamento sono applicati agli avvisi relativi al periodo d’imposta vigente alla data del 31 dicembre 2016 e successivi; per i periodi d’imposta precedenti restano in vigore le disposizioni precedenti:
- notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione;
- notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata, nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di nullità della stessa.