Dopo aver parlato ieri di condizioni di accesso, requisiti ed esclusioni per le partite Iva dal nuovo regime forfettario previsto per il 2016, oggi dedichiamo un breve approfondimento su coefficienti di reddito, tassazione e previdenza.
Nuovo regime forfettario: coefficienti di reddito e limiti di fatturato o ricavi annuali
I limiti di fatturato o di ricavi per le partite Iva e il loro relativo coefficiente di redditività sono legati alla natura dell’attività svolta, che dipende dai diversi codici ATECO. Per semplificare il quadro, qui sotto un riepilogo di limiti di fatturato, ricavi e redditi, oltre al coefficiente di redditività e le radici dei relativi codici ATECO, in ordine crescente.
- Industrie alimentari e delle bevande (10-11): coefficiente redditività al 40%, limite fatturato/ricavi 45mila euro;
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9]: coefficiente di redditività al 40%; limite ricavi/fatturato 50mila euro;
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): coefficiente di redditività al 40%; limite fatturato/ricavi 40mila euro;
- Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 47.8): coefficiente di redditività al 54%; limite fatturato/ricavi 30mila euro;
- Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43)-(68): coefficiente di redditività all’86%; limite fatturato/ricavi 25mila euro;
- Intermediari del commercio (46.1): coefficiente di redditività al 62%; limite fatturato/ricavi 25mila euro;
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55-56): coefficiente di redditività al 40%; limite fatturato/ricavi 50mila euro;
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64-65-66) -(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86-87-88): coefficiente di redditività al 78%; limite fatturato/ricavi 30mila euro;
- Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49-50-51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79-80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)-(97-98)-(99): coefficiente di redditività al 67%; limite fatturato/ricavi 30mila euro.
Nuovo regime forfettario: tassazione
Viene introdotta l’imposta sostitutiva come unica forma di imposizione fiscale per le partite Iva che godono del regime forfettario, in sostituzione di Irpef e Irap e senza versamento di Iva.
- aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni;
- aliquota dell’imposta sostitutiva al 15%.dal sesto anno.
Nuovo regime forfettario e regime previdenziale
Con il nuovo regime forfettario per le partite Iva, i contributi Inps saranno calcolati sul reddito determinato a forfait sulla base dei criteri fiscali. In questo modo gli iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti non si vedranno applicato il minimale contributivo, con un vantaggio finanziario immediato ma, sul lungo termine, con un montante contributivo accumulato più basso.
Confermata per il 2016 al 27,72% l’aliquota contributiva per le partite Iva non iscritte agli albi professionali e le partite Iva iscritte alla Gestione Separata Inps. Dall’1 gennaio 2016 sale al 24% dall’attuale 23,5% l’aliquota contributiva dovuta dalle partite Iva o che siano assicurati con altre forme di previdenza obbligatoria.