Da oggi chi usufruisce del rimborso chilometrico per le proprie trasferte di lavoro, deve porre attenzione alla relativa tassazione. Una risoluzione delle Entrate ha infatti mescolato un po’ le carte in tavola.
Si tratta della risoluzione 92/E del 30 ottobre 2015 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha normato diversamente il trattamento del rimborso chilometrico al dipendente qualora costui, per effettuare una trasferta, parta dalla propria residenza anziché dalla sede dell’azienda.
Con la risoluzione, le Entrate si sono rifatte al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir sul regime fiscale delle trasferte fuori e dentro il comune della sede di servizio e hanno precisato la natura del tutto esentasse del rimborso chilometrico per le missioni fuori comune, limitatamente al tragitto sede di lavoro/luogo di missione.
Invece, l’eccedenza del rimborso chilometrico relativo al tragitto casa/missione, qualora sia più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre a formare reddito da lavoro dipendente imponibile, poiché in questo importo sono da considerare tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al dipendente, anche a titolo di rimborso spese. Per cui, il rimborso chilometrico extra va tassato.