Forse non tutti sanno che è possibile percepire la Naspi – la nuova indennità di disoccupazione per chi ha perso il lavoro in vigore dall’1 maggio 2015 – anche se, nel frattempo, si è trovata un’occupazione.
La Naspi è stata infatti dichiarata compatibile con il regime di lavoro subordinato, almeno in un caso. Accade quando il lavoratore beneficiario della Naspi, nel periodo in cui ne fruisce sottoscrive un rapporto di lavoro subordinato (della durata superiore o inferiore ai 6 mesi) da cui deriva un reddito inferiore agli 8mila euro annui: in questo caso mantiene il diritto alla Naspi, ma la percepirà di importo ridotto.
L’importo della Naspi è ridotto all’80% dell’assegno, ricalcolato sul periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio del lavoro e la data di cessazione, o, qualora sia successiva, alla fine dell’anno.
Il lavoratore deve però ricordarsi di comunicare all’Inps il reddito annuo previsto dalla nuova attività entro un mese dall’inizio del lavoro, pena la decadenza dalla Naspi ridotta. Qualora questa comunicazione non avvenisse e il rapporto di lavoro fosse inferiore a 6 mesi, la Naspi verrebbe sospesa; cancellata se il lavoro fosse superiore ai 6 mesi.
Ricordiamo che per poter accedere all’erogazione della Naspi, il disoccupato deve avere:
- stato di disoccupazione;
- 30 giorni di lavoro effettivi nei 12 mesi precedenti la disoccupazione;
- 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti.