Lavoro notturno: norme e sanzioni

lavoro-notturno

Il lavoro notturno, che coinvolge le aziende, e di conseguenza i dipendenti, in cui è prevista una turnazione di 24 ore, deve essere tutelato da norme ed applicazioni molto rigide e severe.

Si tratta di lavoro notturno se esso è caratterizzato da almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo 24:00-05:00. Pur non esistendo una disciplina collettiva, il lavoratore notturno può essere orizzontale (se di notte svolge almeno 3 ore del lavoro giornaliero) o verticale (almeno 3 ore per almeno 80 giornate lavorative in un anno.

Chi necessiti di inserire il notturno nella propria azienda, deve prima consultare le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni territoriali dei lavoratori. La consultazione si deve svolgere e concludere entro 7 giorni e l’orario non può superare in media 8 ore su 24 salvo diversa individuazione nei contratti collettivi anche aziendali.

Esistono categorie di lavoratori che per legge devono essere esentati dai turni di notte:

  • donna in gravidanza dalle 24:00 alle 6:00 fino ad un anno di età del bambino;
  • madre di un figlio sotto i tre anni o, in alternativa, padre convivente;
  • unico genitore affidatario di figlio convivente sotto i 12 anni;
  • lavoratore/trice con a carico un disabile ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni;
  • minori per 12 ore consecutive tra le 22:00 e le 6:00 (o le 23:00 e le 7:00).

La normativa sul lavoro notturno non si applica a dirigenti, personale viaggiante del trasporto e altri lavoratori che possono disporre autonomamente del proprio tempo di lavoro.

I lavoratori notturni devono essere sottoposti, dal datore di lavoro, a controlli medici preventivi e periodici biennali, per verificare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento dell’attività. Deve garantire, previa informazione alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il lavoro diurno. Deve inoltre, previa consultazione con le rappresentanze sindacali, disporre per i lavoratori soggetti a rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

In caso di violazione delle regole, il trattamento sanzionario è disciplinato all’articolo 18 bis del Dlgs 66/2003. Violando il divieto relativo a donne in gravidanza, ad esempio, il datore di lavoro è punito con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro. Senza sorveglianza sanitaria è punito con arresto da 3 a 6 mesi o multa da 1.549 a 4.131 euro.

Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata da medico competente o strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore viene assegnato al lavoro diurno in mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

Vera MORETTI