Istruzioni per la rivalutazione del valore dei terreni

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Con la Legge di Stabilità 2015 si sono riaperti i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data dell’1 gennaio 2015. La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione dei beni.

Per perfezionare la rivalutazione occorre far redigere entro oggi 30 giugno 2015 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare; inoltre, bisogna versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è raddoppiata rispetto a quella utilizzata finora con le precedenti rivalutazioni, ed ammonta al:

  • 4% per le partecipazioni non qualificate;
  • 8% per le partecipazioni qualificate e i terreni.

Possono essere oggetto di rivalutazione

i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2015 a titolo di:

  • proprietà;
  • usufrutto;
  • superficie;
  • enfiteusi;

le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2015 a titolo di:

  • proprietà;
  • usufrutto.

L’imposta sostitutiva deve essere versata o in un‘unica soluzione oppure in tre rate con le seguenti scadenze:

 

  • 1a rata entro il 30/06/2015;
  • 2a rata entro il 30/06/2016 + interessi 3% annui calcolati dal 30/06/2015;
  • 3a rata entro il 30/06/2017 + interessi 3% annui calcolati dal 30/06/2015.

Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
  • se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
  • se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:

  • codice tributo “8055” se il bene oggetto di rivalutazione è rappresentato da partecipazioni
  • codice tributo “8056” se il bene oggetto di rivalutazione è rappresentato da terreni

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2015”.

Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. In tal caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, oppure chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva già pagata purché quanto chiesto a rimborso non ecceda quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Pertanto, prendendo ad esempio le più recenti disposizioni, un soggetto che abbia già rivalutato un terreno/partecipazione al 1° gennaio 2014, e intenda usufruire della riapertura dei termini al 1° gennaio 2015, può in alternativa:
scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente in un’unica soluzione o come prima rata (del 30.06.2014);
versare l’imposta dovuta secondo la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione.

In tal caso, è possibile:

  • scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
  • versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione e richiedere a rimborso la precedente.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza, l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.

Poiché l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata raddoppiata con la Legge di stabilità 2015, l’utilizzo della rivalutazione al 1° gennaio 2015, finalizzata ad una rivalutazione al “ribasso” comporta in molti casi l’obbligo di versare un ulteriore importo di imposta sostitutiva.

I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM ed RT. L’omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida.
L’omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 258,00 Euro e 2.065,00 Euro.

Vera MORETTI