La supertassa sulla sigaretta elettronica introdotta dal dl 76 del giugno 2013 è incostituzionale. Lo ha stabilito una sentenza della Consulta in materia. Una sentenza che, per le casse dello Stato, significa un mancato introito di 117 milioni circa.
Il testo del dl che introduceva questa tassa sulla sigaretta elettronica recitava che “i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio che ne consentono il consumo, sono assoggettati a imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico”.
Secondo la Corte Costituzionale, però, nell’estensione del dl non è stato considerato il fatto che il liquido per la sigaretta elettronica senza nicotina non può essere considerato un sostituto del tabacco, dal momento che si tratta semplicemente di vapore acqueo aromatizzato. A differenza della tassa sulle normali sigarette, giustificate, scrive la Consulta, dal “disfavore nei confronti di un bene riconosciuto come gravemente nocivo per la salute”, questa nocività non si riscontra “in relazione al commercio di prodotti contenenti altre sostanze diverse dalla nicotina”, come la sigaretta elettronica.
Detto questo, la Corte Costituzionale ci va giù pesante nei confronti della motivazioni che avrebbero indotto l’introduzione di questa tassa sulla sigaretta elettronica, tassa che “trova primaria giustificazione – scrive la Suprema Corte – nell’esigenza fiscale di recupero di un’entrata erariale, l’accisa sui tabacchi, con particolare riguardo alle sigarette, la quale ha subito una rilevante erosione per effetto dell’affermazione sul mercato delle sigarette elettroniche”.
Insomma, pur di racimolare quattrini, anche la tassa sulla sigaretta elettronica è buona. Ma stavolta la Consulta ci ha messo un freno.