Se anche non piace, il Tfr in busta paga almeno prende quota per quanto riguarda la parte normativa e di applicazione. L’Inps ha infatti pubblicato la con la circolare n. 82 con la quale fornisce le istruzioni operative per la liquidazione mensile del Tfr in busta paga ai lavoratori che ne fanno richiesta.
Secondo quanto ricordato dall’Inps, la prima busta paga utile per l’erogazione della cosiddetta Qu.i.r. (Quota integrativa della retribuzione) del Tfr in busta paga sarà quella del mese di maggio 2015, riferita alla quota maturata nel medesimo mese. A differenza di quanto ipotizzato con l’avvio della normativa relativa al Tfr in busta paga, le quote di marzo e aprile 2015 non potranno essere corrisposte a causa della tardiva pubblicazione di circolari e decreti attuativi.
I lavoratori che hanno presentato all’azienda la richiesta per ricevere il Tfr in busta paga prima della pubblicazione del modello, devono ora ripresentarla utilizzando il modello ufficiale, di cui il datore di lavoro dovrà controfirmare una copia e rilasciarla al lavoratore per ricevuta.
A beneficio di quanti si sono persi nei ritardi e nei meandri della normativa e nei ritardi relativi al Tfr in busta paga è bene riepilogare alcuni punti essenziali.
- per chi sceglie di avere la liquidazione mensile della quota maturanda di Tfr, la decisione è irrevocabile fino al 30 giugno 2018;
- il pagamento mensile della quota maturanda di Tfr non può essere richiesto dai lavoratori il cui Tfr non sia disponibile perché a garanzia di un finanziamento;
- il pagamento mensile della quota maturanda di Tfr può essere richiesto dai lavoratori con almeno sei mesi di anzianità aziendale
- il pagamento mensile della quota maturanda di Tfr non può essere richiesto dai lavoratori agricoli o domestici;
- il pagamento mensile della quota maturanda di Tfr può essere richiesto dai lavoratori che hanno scelto di versare il Tfr in un fondo di previdenza complementare.