Quella dello split payment è una disciplina che non convince per nulla le imprese e la sua introduzione a opera della Legge di Stabilità 2015 è risultata ai più farraginosa. Ecco perché, ora, l’Agenzia delle Entrate ha emesso ben due circolari per fare chiarezza su alcuni punti.
Le Entrate hanno dato ulteriori indicazioni sulla procedura di split payment, in particolar modo sull’ambito oggettivo e soggettivo, su sanzioni e i rimborsi. Dal punto di vista oggettivo, l’Agenzia delle Entrate enumera le operazioni non soggette a split payment, da quello soggettivo chiarisce che rientrano nel nuovo meccanismo alcuni soggetti pubblici come i commissari delegati per la ricostruzione in seguito a eventi calamitosi e i consorzi interuniversitari; sono esclusi dallo split payment gli enti pubblici non economici autonomi rispetto alla struttura statale che perseguono fini propri anche se di interesse generale.
Ovvio che di fronte alle incertezza della norma che regola lo split payment, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che non saranno applicate sanzioni per le violazioni commesse prima del 13 aprile, purché in presenza di imposta assolta.
Infine, relativamente ai rimborsi, la circolare chiarisce che le operazioni soggette a split payment implicano l’erogazione prioritaria del rimborso qualora il suo presupposto sia quello dell’aliquota media. In assenza di questo presupposto, l’erogazione segue le vie ordinarie.