Qualche mese fa aveva gettato nel panico automobilisti e autotrasportatori la notizia dell’aggiornamento obbligatorio della carta di circolazione per i veicoli oggetto di locazione o comodato temporaneo. Poi, chiariti i termini della questione, l’allarme era rientrato.
Ora il ministero dei Trasporti ha emesso una circolare per illustrare nello specifico l’applicazione dell’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione limitatamente al settore dell’autotrasporto e nei casi di comodato d’uso e locazione, in caso di intestazione temporanea, per periodi superiori a 30 giorni, a un soggetto terzo.
La circolare del ministero chiarisce che è ammissibile il contratto nel caso di veicoli fino a 6 tonnellate immatricolati a uso locazione e noleggiati a soggetti che li utilizzano in conto proprio o per trasporto merci. Se, quindi, il rapporto contrattuale supera i 30 giorni, la carta di circolazione andrà aggiornata. La locazione di questi veicoli non è invece consentita qualora gli stessi siano immatricolati per uso proprio, indipendentemente dal fatto che il loro utilizzo avvenga in conto proprio o in conto terzi.
Inoltre, il ministero chiarisce che i veicoli immatricolati per uso di terzi per servizi di trasporto di cose per conto terzi possono essere locati a soggetti che effettuano trasporto merci in conto terzi. In questo caso, è necessario avere a bordo del veicolo la carta di circolazione e il contratto con gli elementi essenziali: nomi delle imprese, dati identificativi del veicolo, data e durata del contratto di locazione. A questi, si devono accompagnare il certificato di iscrizione all’Albo o al Ren e i giustificativi del rapporto di lavoro del conducente, qualora esso sia una persona diversa dal locatario.