In seguito al dettato del decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, non si dovrà più prestare apposita garanzia per ottenere i rimborsi Iva di importo fino a 15mila euro. Oltre questa soglia la garanzia per i rimborsi sarà obbligatoria solo nel caso di soggetti a rischio ai fini degli interessi erariali.
Ricordiamo infatti che finora, per ottenere i rimborsi Iva superiori a 5.164,57 euro era necessario prestare garanzia, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa, oppure una fideiussione rilasciata da un’azienda o da un istituto di credito o da un’impresa commerciale che desse garanzie di solvibilità a giudizio dell’Amministrazione finanziaria.
Con il nuovo decreto è stata innalzata a 15mila euro la soglia di rimborsi Iva al cui superamento è richiesta la prestazione di garanzia in questo modo:
- Nessuna garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 15mila euro;
- Per i rimborsi Iva superiori a 15mila euro: se richiesti da soggetti a rischio, si deve prestare garanzia; se richiesti da soggetti non a rischio, l’erogazione del rimborso viene fatta previa prestazione di garanzia, oppure presentando la dichiarazione munita del visto di conformità dalla quale emerge il credito richiesto a rimborso + una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la presenza di queste condizioni:
- rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta:
- patrimonio netto non diminuito di oltre il 40%;
- consistenza degli immobili ridotta di non oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività;
- non cessazione né riduzione dell’attività per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende;
- se la richiesta di rimborsi Iva è presentata da società di capitali non quotate, non risultano cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- esecuzione regolare dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.