È stato approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 23 gennaio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge che definisce le regole per l’ Imu terreni montani per il 2014 e per il 2015. A decorrere dal 2015, quindi con effetto a partire dall’Imu 2015 (pagamento a giugno e dicembre 2015), si farà riferimento per il pagamento dell’ Imu terreni montani all’elenco dei Comuni montani elaborato dall’Istat, colonna R. L’esenzione dall’Imu si applica:
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani (sigla T), come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani (sigla P), come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Si pagherà l’ Imu terreni montani, invece, per i terreni classificati con la sigla NM, cioè non montani.
Si tratta di criteri che si applicano anche all’Imu per l’anno di imposta 2014, la cui scadenza di versamento slitta, come già ricordato, al 10 febbraio 2015. Per l’anno 2014 non è dovuta l’ Imu terreni montani per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 (criterio altimetrico) e che, invece, risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati (elenco Istat).
Chi risulta “non esente” in base all’altitudine ma in base alle classificazioni T-P-NM indicate nell’elenco Istat alla colonna R non pagherà comunque l’ Imu terreni montani 2014 il 10 febbraio. Chi risulta esente in base all’altitudine, anche se non in base alla classificazione Istat, non pagherà l’ Imu terreni montani 2014 il 10 febbraio.