Un’altra novità in materia fiscale che entrerà a breve in vigore in questo 2015 è quella relativa al CUD, il modello per la certificazione dei redditi che tutti noi conosciamo. Ebbene, a partire dal periodo d’imposta 2014 non si chiamerà più CUD (certificato unico dipendente), ma CU (certificazione unica).
Una novità che impatterà soprattutto sul datore di lavoro, altrimenti detto sostituto d’imposta, il quale dovrà utilizzare la Certificazione Unica per attestare sia i redditi di lavoro dipendenti e assimilati, sia i redditi di lavoro autonomo e i cosiddetti “redditi diversi”, precedentemente certificati in forma libera. Inoltre, il datore di lavoro deve consegnare la Certificazione Unica ai dipendenti, equiparati e assimilati, e ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio ed è tenuto alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche entro il 7 marzo.
Per ogni Certificazione Unica omessa, errata o tardiva è prevista una sanzione di 100 euro, che però non sarà applicata se la trasmissione sarà effettuata o corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Del resto, il Decreto Legislativo Semplificazioni si era posto l’obiettivo, di inviare al domicilio dei contribuenti il 730 precompilato già dal periodo d’imposta 2014 e in questa direzione di semplificazione va anche il nuovo modello Certificazione Unica.