A partire dal 16 dicembre 2014 entreranno in vigore le nuove regole operative in materia di microcredito, dopo che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il relativo decreto ministeriale.
Il decreto attua il mandato del Ministero dell’Economia che, sentita la Banca d’Italia, ha il compito di definire, relativamente al microcredito:
- i requisiticoncernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- i limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti;
- le caratteristichecui devono rispondere gli enti non commerciali per derogare alle suddette previsioni;
- l’informativa da fornire alla clientela.
Il decreto qualifica come microcredito l’attività di finanziamento finalizzata a sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, purché organizzata in forma individuale, di associazione, o societaria, oppure a promuovere l’inserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.
Sono esclusi da questa tipologia di microcredito i finanziamenti erogati nei confronti di:
- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di 5 anni;
- lavoratori autonomo o ditte individuali con più di 5 dipendenti;
- società di persone, srl o cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- imprese che superino uno dei requisiti dimensionali previsti dall’articolo 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge fallimentare ed un livello di indebitamento superiore a 100mila euro.