La Legge di Stabilità 2015 ha portato notevoli novità riguardanti il Regime dei Minimi.
In primo luogo, ad esempio, è aumentata l’imposta sostitutiva dal 5 al 15% in cambio di un’estensione di platea e dell’abolizione dei limiti temporali per ricorrere a questa forma di tassazione forfettaria. L’importante è rimanere nelle soglie di fatturato, ovvero da 15mila a 40mila euro a seconda dell’attività.
Le nuove imprese potranno godere di un’agevolazione ulteriore: l’imponibile dei primi tre anni può essere ridotto di un terzo.
Ecco una lista di come dovrebbero essere ora limiti e coefficienti:
- Imprese alimentari: 35mila euro. Coefficiente di redditività 40%.
- Commercio (ingrosso e dettaglio): 40mila euro, coefficiente 40%.
- Commercio ambulante, generi alimentari e bevande: 30mila euro, coefficiente 40%.
- Commercio ambulante di altri prodotti: 20mila euro, coefficiente 54%.
- Edilizia e attività immobiliari: 15mila euro, coefficiente 86%.
- Intermediari del commercio: 15mila euro, coefficiente 62%.
- Ristorazione e alloggio: 40mila euro, coefficiente 40%.
- Professioni e attività in campo tecnico, scientifico, sanitario, educativo e finanziario: 15mila euro, coefficiente 78%.
- Altre tipologie di attività economiche: 20mila euro, coefficiente 67%.
Le nuove imprese o i lavoratori che intraprendono arti e professioni e che intendono rivalersi del regime dei minimi, nella dichiarazione di inizio attività dovranno dichiarare di presumere l’esistenza dei limiti di reddito sopra descritti.
Ci sono poi ulteriori requisiti che invece sono uguali per tutti: massimo di 5mila euro spesi per collaboratori, dipendenti, lavoro accessorio, utili di partecipazione agli associati e reddito imprenditori e familiari.
I contribuenti in regime dei minimi sono esonerati dall’IVA con una serie di eccezioni. Per le operazioni su cui pagano l’IVA, devono versarla entro il 16 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.
Vera MORETTI