La Corte Costituzionale con la sentenza 228/2014 ha stabilito che i prelievi dal conto bancario da parte di professionisti e autonomi senza giustificazione non possono essere considerati automaticamente compensi in nero, dichiarando così l’illegittimità parziale dell’articolo 32, comma 1, Dpr 600/1973 nella parte in cui ha parificato lo stesso trattamento riservato per titolari di reddito di lavoro autonomo e reddito d’impresa.
«Anche se le figure dell’imprenditore e del lavoratore autonomo sono per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario – si legge nella motivazione della Corte – esistono specificità di quest’ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l’acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati».
JM