L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare per dare alcuni importanti chiarimenti relativi alle modalità di presentazione del modello F24, che entrano in vigore proprio da oggi, 1 ottobre.
Le novità più salienti ed importanti riguardano le possibilità, sempre più limitate, di presentazione del modello F24 cartaceo.
Oltre al caso del saldo inferiore o uguale a 1.000 euro, senza compensazioni, esistono altre tre fattispecie, dedicate ai soggetti privati: si tratta degli F24 precompilati, i versamenti rateali e l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.
Ma vediamo con ordine tutte le novità.
Dall’1 ottobre 2014 il mod. F24 che, per effetto di compensazioni, presenta un saldo a zero deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline):
- 24 on line o F24 web se la trasmissione avviene direttamente dal contribuente;
- F24 cumulativo o F24 addebito unico se la trasmissione avviene attraverso un intermediario abilitato.
Sempre dall’1 ottobre i modelli F24:
- con saldo maggiore di zero, che presentano compensazioni;
- con saldo maggiore di 1.000 Euro (anche senza compensazioni);
- devono essere presentati esclusivamente con modalità telematiche, potendo in questo caso utilizzare non solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ma anche quelli di internet banking offerti dagli intermediari della riscossione.
Oltre al caso del saldo inferiore o uguale a 1.000 euro, senza compensazioni, esistono altre tre fattispecie, dedicate ai soggetti privati: si tratta degli F24 precompilati, i versamenti rateali e l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione.
Eccoli nel dettaglio:
- soggetti che utilizzano F24 precompilati dall’ente impositore (ad esempio Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- contribuenti (non titolari di partita Iva) che al 1° ottobre 2014 hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, anche per importi superiori a 1.000 Euro, con o senza compensazioni, e anche nel caso di saldo a zero;
- soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.
Vera MORETTI