Con la fine di ottobre, si avvicina la scadenza fiscale per la comunicazione relativa al 2013 dei beni aziendali concessi in uso a soci e familiari.
Entro i termini, dunque, le imprese dovranno trasmettere l’elenco di beni in godimento a soci e familiari dell’imprenditore e la Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.
Inizialmente, la scadenza era stata fissata per il 16 aprile 2014, ma ora è stata prorogata al 30esimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, oppure di quella relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti e le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
L’obiettivo della nuova scadenza, spiegava l’Agenzia è di “agevolare l’adempimento comunicativo, prevedendo una tempistica successiva alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi che, in relazione alla disciplina relativa ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari, consente l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già concorso alla tassazione del reddito diverso (determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento), per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali e determinato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento. La scelta tiene conto dell’ulteriore esigenza di evitare la concentrazione di un’unica scadenza dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo”.
L’obbligo di comunicazione riguarda:
- i beni d’impresa concessi in godimento da una società/ditta individuale ad un socio/familiare, senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato;
- i finanziamenti/capitalizzazioni concessi nell’anno dai soci/familiari a favore della società/ditta individuale per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro.
Le informazioni da inserire nella comunicazione sono:
- tipologia di utilizzo del bene (uso esclusivo o non esclusivo);
- data di subentro, se c’è stato un precedente utilizzatore;
- data di inizio concessione bene (se l’utilizzo del bene è iniziato prima dell’1 gennaio 2012, va indicato “01012012”);
- data di fine concessione bene, se nell’anno ha avuto fine il godimento del bene;
- titolo con cui è concesso il bene, se in comodato, in uso o per altra forma di godimento
corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l’anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto; - valore di mercato del diritto di godimento del bene, determinato in base all’articolo 9, comma 3, del Tuir e ai criteri evidenziati nelle circolari 24/E e 36/E del 2012.
Vera MORETTI