Tra i provvedimenti che fanno parte della Legge di Stabilità 2015, c’è anche quello che riguarda “Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato”, ovvero la conferma della soppressione dal prossimo anno delle assunzioni agevolate previste dalla Legge 407/1990 e la definizione di nuove agevolazioni volte a promuovere forme di occupazione stabile.
Per quanto riguarda i datori di lavoro privati, ma non operanti nel settore agricolo, se avvieranno nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, a partire dall’1 gennaio 2015 verrà riconosciuto loro l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per un massimo di 36 mesi.
Confermata l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e il limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
La novità è che tale beneficio spetta solo con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015.
L’esonero spetta ai datori di lavoro a patto che si tratti di nuove assunzioni di lavoratori:
- che nei sei mesi precedenti non siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- per i quali tale beneficio non sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.
L’esonero non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Nessun vincolo invece per quanto riguarda eventuali riduzioni di organici, anche le imprese che lo abbiano fatto negli ultimi anni o mesi potranno accedere all’incentivo.
Ogni mese l’INPS consegnerà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze, un report contenente il monitoraggio del numero dei contratti incentivati attivati e il calcolo delle conseguenti minori entrate contributive.
Vera MORETTI