L’indirizzo PEC che le imprese sono obbligate ad avere deve essere unico poiché ognuno di essi deve ricondurre ad una sola azienda.
Solo in questo modo si ha la certezza di individuare il vero destinatario della comunicazione, considerando che, tra le e-mail ricevute, ci sono anche quelle provenienti dalla Pubblica Amministrazione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva chiarito, con riguardo all’obbligo della PEC per le società, che esse potevano indicare come indirizzo PEC quello dello studio professionale che le assiste negli adempimenti burocratici, oppure quello di un’altra società cui la società sia giuridicamente o economicamente collegata.
Inoltre, sempre il Ministero ha specificato che “è necessario che l’indirizzo PEC sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi“.
A causa di alcuni dubbi, inoltre, il Ministero ha ritenuto opportuno precisare che “nel caso in cuisi rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, l’iscrizione di un indirizzo PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) – ovvero, comunque, l’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia della stessa – dovrà avviarsi la procedura di cancellazione del dato in questione ai sensi dell’art. 2191 c.c., previa intimazione, all’impresa interessata (o alle imprese interessate), a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC proprio”.
Pertanto, ogni società o impresa deve avere un proprio indirizzo PEC utilizzabile e riconducibile esclusivamente ad essa.
Ciò implica che non è più possibile comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo PEC di un terzo (ad esempio, quello dello studio professionale che assiste l’impresa negli adempimenti burocratici, oppure quello di un’altra società cui la società sia giuridicamente o economicamente collegata).
Nel caso in cui la Camera di Commercio rilevi, d’ufficio o su segnalazione di terzi, che lo stesso indirizzo PEC è utilizzato da più imprese, l’ufficio, in primo luogo, intima l’impresa interessata (o le imprese interessate) a sostituire l’indirizzo PEC registrato ma non esclusivo con un indirizzo PEC proprio.
In caso di inadempienza, trascorsi 3 mesi per le società o 45 giorni per le imprese individuali la Camera di Commercio avvia la procedura di cancellazione d’ufficio della PEC ai sensi dell’art. 2191 del codice civile e applica la sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile per l’omessa presentazione della domanda di variazione di dati già comunicati, cioè da € 103 a € 1.032.
Vera MORETTI