Gianfranco Simoncini, assessore toscano ma anche coordinatore della Commissione “Istruzione Formazione e Lavoro” della Conferenza delle Regioni, ha accolto con favore le linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere approvate dalla Conferenza Stato Regioni.
Nel dettaglio, le linee guida fissano una durata minima della formazione che dipende dal titolo di studio conseguito.
Previsti tre percorsi:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o di licenzia media;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado (sono le superiori) o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.
Se l’apprendista ha già completato, in precedenti contratti, uno o più moduli formativi, può essere prevista una riduzione oraria del percorso formativo.
La formazione si realizza in ambienti adeguatamente organizzati e attrezzati, e in genere viene effettuata nella fase iniziale del contratto di apprendistato.
Le competenze che possono essere oggetto di apprendistato:
- adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
- organizzazione e qualità aziendale;
- relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
- diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- competenze di base e trasversali;
- competenza digitale;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere.
Le imprese possono decidere se avvalersi dell’offerta formativa pubblica o organizzarla in proprio. In questo caso, devono dimostrare di disporre di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi e di risorse umane con adeguate capacità e competenze.
L’impresa deve registrare la formazione effettuata sull’apposito libretto formativo del cittadino, specificando anche la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.
In mancanza del libretto formativo, bisogna predisporre un documento che ne abbia i contenuti minimi, ovvero generalità dell’apprendista, descrizione dei contenuti e delle attività svolte. Si possono eventualmente usare i moduli previsti dal contratto collettivo applicato.
Le imprese con sedi in più Regioni possono scegliere l’offerta formativa della Regione in cui c’è la sede legale oppure avvalersi di quella pubblica delle Regioni in cui hanno le sedi operative.
Le Regioni devono recepire le linee guida entro sei mesi dalla loro approvazione, quindi entro il 20 agosto 2014. Nel frattempo, viene istituito un gruppo tecnico al Ministero del Lavoro con una serie di compiti, fra cui la definizione di eventuali piattaforme comuni, l’individuazione di costi standard, l’articolazione dei moduli per certificare le competenze.
Vera MORETTI