Sono ben 15 i casi che esonerano le persone fisiche dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ovviamente, devono sussistere i presupposti richiesti e non devono avere l’obbligo di tenere le scritture contabili.
Ecco i casi nel dettaglio:
- Si è esonerati sempre quando dopo aver fatto i conti ci si accorge che l’imposta dovuta non supera 10,33 a condizione che non si ha l’obbligo di tenere le scritture contabili.
- Quando si possiede solo l’abitazione principale e relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se i fabbricati non locati sono situati nello stesso comune dell’abitazione principale.
- Quando si possiede un reddito di lavoro dipendente o pensione + eventuale abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati ; l’esonero, come per il caso precedente, non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale.
- Nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto a condizione che siano corrisposti da un unico sostituto d’imposta o conguagliati dall’ultimo sostituto.
- Quando si possiedono redditi esenti quali ad esempio le rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
- Se si possiedono redditi soggetti ad imposta sostitutiva quali ad esempio gli interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico.
- Se si possiedono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta quali ad esempio gli interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.
- Si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione se si possiedono terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze) con un reddito uguale o inferiore a 500 euro;
- Se si possiede un lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito fino a 8.000 euro.
- Pensione + altre tipologie di reddito fino a 7.500 euro
- Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (box, cantina, ecc.) fino a un reddito di 7.500 per la pensione + 185,92 per i terreni
In tutti e tre i casi a condizione che il periodo di lavoro o di pensione sia non inferiore a 365 giorni e che le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
- Si è esonerati se si possiede la Pensione + altre tipologie di reddito fino ad importo uguale o inferiore a 7.750 a condizione che il periodo di pensione sia non inferiore a 365 giorni e che il contribuente abbia età pari o superiore a 75 anni. Anche in questo caso occorrerà controllare che le detrazioni per coniuge e familiari a carico siano spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
- Si è esonerati se si è percepito l’assegno periodico dal coniuge + altre tipologie di reddito per un importo fino a 7.500. Non bisogna tenere conto dell’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli.
- Si è esonerati se si possiedono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro fino a un importo di 4800,00 euro.
- Possesso di Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a 28.158,28.
In tutti i casi occorre determinare il reddito complessivo non si tiene conto del reddito derivante dall’abitazione principale e sue pertinenze.
Vera MORETTI