La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27812/2013 , pur definendo la norma contenuta nell’art. 10, comma 5 del Dl n. 76/2013 (Decreto Lavoro) ambigua, ha definitivamente chiarito che gli invalidi in giudizio con l’INPS sul riconoscimento del trattamento d’invalidità valutato in base al requisito reddituale personale e non familiare hanno diritto alla pensione, ma non agli arretrati per i periodi antecedenti al 28 giugno 2013. D’ora in poi il diritto alla pensione di invalidità deve essere valutato sulla base del solo reddito personale, ma per quanto concerne l’erogazione degli assegni fino al 28 giugno questa doveva essere stabilita sulla base del reddito familiare.
I dubbi era sorti nel gennaio dell’anno scorso, quando l’INPS aveva diffuso una Circolare nella quale annunciava modifiche ai criteri per la verifica del requisito reddituale ai fini dell’accertamento del titolo alla pensione d’invalidità, prendendo in considerazione la situazione reddituale familiare e non più solamente il reddito dell’invalido come era avvenuto fino al 2012.
JM