Il termine ultimo è scaduto: la scadenza per il pagamento della mini Imu e della maggiorazione della Tares era stata fissata per il 24 gennaio.
Il primo balzello consiste nel pagamento del 40% della maggiore Imu risultante dall’applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune rispetto l’aliquota base del 4 per mille. Secondo le nostre stime sono circa 9.128.000 i proprietari di abitazioni. Il tributo non va pagato laddove l’ammontare sia inferiore ai 12 euro, salvo che il Comune non abbia disposto diversamente.
La maggiorazione Tares è, invece, un tributo di 30 centesimi al metro quadro introdotto dal governo Monti con il decreto Salva Italia.
In caso di mancato pagamento, se entro un anno il contribuente non avrà provveduto al pagamento della suddette imposte, scatta a suo carico una multa pari al 30% dell’importo dovuto, più gli interessi di mora dell’1 per mille annuo (dal 2014) e le spese per la notifica.
Se il cittadino si accorge del mancato pagamento e intende provvedere può avvalersi di tre modalità di pagamento con sanzioni ridotte:
- Ravvedimento oneroso sprint: Il d.l. 98 del 06/07/2011, prevede che laddove il contribuente non abbia pagato le imposte, può farlo entro 14 giorni dalla scadenza originaria, versando lo 0,2% di sanzioni per ogni giorno di ritardo.
- Ravvedimento breve: Dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo dalla scadenza del pagamento, la sanzione è ridotta ad al 3% dell’importo.
- Ravvedimento lungo: La sanzione è ridotta al 3,75% dell’importo.
Per quanto riguarda il ritardo nei pagamenti della Tares, non è prevista nessuna sanzione se il versamento dell’addizionale Tares è insufficiente o non è stato effettuato per il mancato invio del bollettino del saldo Tares 2013 e del modello F24 relativo ai servizi indivisibili da parte del Comune.
Vera MORETTI