Inps chiarisce chi beneficia dell’assunzione di giovani

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E’ stata pubblicata una circolare Inps che chiarisce le modalità di applicazione degli incentivi previsti per l’assunzione di giovani.

In caso in cui si tratti di assunzione a tempo indeterminato, si riconosce al datore di lavoro un incentivo pari a un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali, che può raggiungere un massimo di 650 euro per lavoratore assunto.

Si può trattare di assunzioni nuove, e in questo caso il beneficio dura per 18 mesi, o di trasformazioni di altri rapporti in contratti stabili, con durata del beneficio di 12 mesi.

La Circolare 131/2013 specifica che le agevolazioni percepite in caso di assunzione di un lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi o in Cig straordinaria per lo stesso periodo (come previsto dall’art. 8, co. 9, L. 407/1990) o di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità (come indicato dalla L. 223/1991) e per lavoratori che percepiscano agevolazioni che comportino riduzioni contributive, devono essere applicate mensilmente per una quota che non superi la contribuzione agevolata che il datore di lavoro deve per il lavoratore.

Il neo assunto deve avere un’età compresa tra 18 e 29 anni e avere almeno un requisito tra:

  • essere privo di un diploma di scuola media superiore o professionale;
  • essere privo di lavoro retribuito in maniera regolare da almeno 6 mesi prima della data di assunzione (nei sei mesi precedenti all’assunzione non deve avere svolto lavoro subordinato o intrattenuto collaborazioni coordinate e continuative percependo annualmente più di 8mila euro o 4.800 euro l’anno in caso di redditi da lavoro autonomo).

Il datore di lavoro deve garantire un aumento della base occupazionale della propria azienda rispetto ai 12 mesi precedenti e mantenerlo durante il periodo in cui percepisce l’incentivo. L’aumento va calcolato in base al numero di unità di lavoro-annuo (ULA) alla data di assunzione del lavoratore escludendo il lavoratore e alla data di assunzione includendolo. È possibile realizzare l’incremento anche per frazioni di ULA.

Il calcolo si deve basare su tutti i rapporti di lavoro subordinato in essere, mentre vengono considerati neutri le interruzioni del rapporto di lavoro dovute a dimissioni, invalidità sopravvenuta, pensionamento per il raggiungimento dei limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo. In caso di riduzione della base occupazionale al di fuori dalle fattispecie neutre appena elencate, è possibile compensare attraverso altre assunzioni: il venir meno dell’agevolazione quindi riguarderà solo i periodi in cui non è stato mantenuto l’incremento e, anche se sospesa, potrà essere ottenuta nuovamente.

L’azienda non ha diritto al beneficio se presenta un DURC irregolare o se non si attiene a quanto indicato dalla L 92/2012, in base alla quale gli incentivi non spettano se:

  • l’assunzione è il frutto di un obbligo preesistente e il lavoratore è in somministrazione;
  • l’assunzione viola il diritto di precedenza di un altro lavoratore;
  • il datore di lavoro o utilizzatore di somministrazione abbiano in atto sospensioni connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, trasformazione o somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi o effettuate presso diversa unità produttiva;
  • se il lavoratore assunto era stato precedentemente licenziato dal medesimo (o riconducibile) datore di lavoro / utilizzatore in somministrazione.

Per ottenere il beneficio, il datore di lavoro deve presentare domanda tramite procedura telematica con il modulo 76-2013 sul sito Inps.
Entro tre giorni l’Istituto verifica la disponibilità economica e, in caso affermativo, accantona le somme necessarie per l’intero periodo in cui si ha diritto all’agevolazione (massimo 650 euro per 12 o 18 mesi), comunicando l’accettazione attraverso “DiResCo”. A questo punto il datore di lavoro, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione, deve assumere il lavoratore (sempre che non sia già stato assunto) o trasformare il contratto. La sottoscrizione del contratto va comunicata entro 14 giorni attraverso “DiResCo”, mentre per notificare la conferma va utilizzato il “MOD. 76-2013 – CONFERMA”. Se la richiesta viene respinta per carenza di fondi, resta per 30 giorni la priorità dell’istanza in caso di reperimento di risorse ulteriori: è bene tenere presente che la disponibilità dei finanziamenti viene costantemente aggiornata e può essere consultata utilizzando sempre “DiResCo”.

Vera MORETTI