Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha espresso il suo scetticismo riguardo la scadenza del 12 novembre prossimo per lo Spesometro.
I contribuenti, infatti, sono chiamati, in questo periodo, ad una serie infinita di adempimenti e si rischia, in questo modo, di creare confusione e accavallamenti pericolosi.
I tempi, inoltre, sono stretti, poiché il software di controllo dati, necessario per la corretta compilazione del modulo, è disponibile solo dal 25 ottobre. Ma, e i Consulenti del Lavoro lo sanno benissimo, la fretta è cattiva consigliera e rischia di far commettere una serie infinita di errori.
I dubbi, comunque, sono molteplici, e i consulenti hanno voluto esprimerli con un comunicato.
Vediamo quali sono i più salienti:
Primo. Per ciò che concerne le operazioni soggette, non è più indicata l’esplicita esclusione delle operazioni fuori campo Iva, prevista invece fino alla precedente versione del documento.
Secondo. Sulle operazioni legate al turismo, la versione definitiva delle istruzioni dice: “Sono comunicate esclusivamente in forma analitica nel quadro TU del modello“. I consulenti si chiedono, perciò, se le comunicazioni vanno indicate sia nel TU che nel Q/FN o solo nel Q/TU.
Terzo. Secondo le istruzioni, nel Q/SE vanno indicate le autofatture emesse per acquisti da 7 bis a 7 septies da prestatori extracomunitari. Non è specificato dove va indicata l’autofattura emessa per un acquisto di servizio 7-quater da un prestatore comunitario. Inoltre, a decorrere dalle operazioni 2013, per questi ultimi acquisti non si deve più emettere l’autofattura ma è obbligatoria l’integrazione della fattura estera emessa dal prestatore comunitario. Di tale differenza normativa fra il 2012 e il 2013 di cui non vi è alcun approfondimento nelle istruzioni.
Quarto. Per ciò che concerne le prestazioni rese a clienti esteri (diversi dai comunitari) da riportare nella sezione BL in forma aggregata unitamente a quelle BlackList, le istruzioni prevedono di indicare anche le operazioni ‘non soggette’. Tale riferimento dovrebbe riguardare solo la BL Black List (che includono quelle di cui art 7-ter). Per lo spesometro le stesse operazioni art 7-ter non dovrebbero.
Quinto: nel caso di nota di credito, si devono segnalare i relativi importi con segno negativo; purtroppo, però, i tracciati record disponibili prevedono la possibilità di inserire per tutti i campi solo numeri positivi.
Sesto: gli agricoltori in regime di esonero, perché con volume d’affari inferiore a 7mila euro, non risultano esclusi dall’applicazione del nuovo adempimento; mente logica e regole consiglierebbero la ricomprensione.
Settimo. Le operazioni verso privati non titolari di partita Iva sono esonerate dallo spesometro qualora il pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, debito o prepagate. Ma ciò non è indicato con chiarezza.
Ottavo. Le registrazioni di riepilogo e schede carburanti richiederanno una verifica delle registrazioni operate nel 2012 con relativo inserimento di informazioni supplementari richieste e non note all’atto della originaria registrazione; insomma, una duplicazione di quanto già fatto.
Vera MORETTI