Trattamento diversificato per le imprese e i professionisti: le prime infatti potranno beneficiare al 100% dello sgravio contributivo (come previsto dalle legge 47/90), i secondi invece solo del 50%, di fatto quindi della metà.
A precisarlo è la sentenza della Cassazione avvenuta in seguito a un ricorso al Tribunale e alla Corte d’Appello di un ragioniere-commercialista, il quale si è visto negare l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I giudici del merito non hanno accolto la domanda del professionista. Questo perchè è risultato che la sua attività non presenta le stesse caratteristiche di una impresa, stando a quanto affermato dalle norme comunitarie e dalla Corte di giustizia europea.
I magistrati hanno sottolineato che l’articolo 8 della legge 40/90 prevede due ipotesi. La prima, con l’abbattimento al 50% dei contributi, è riservata per le imprese che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e che beneficiano del trattamento di integrazione salariale. La seconda invece prende in considerazione le imprese del Sud o quelle artigiane che assumono il soggetto succitato.
La vicenda è giunta fino alla Cassasione che ha tuttavia confermato la decisione dei giudici e quindi il rigetto. Dalla decisione è emerso che il professionista per poter beneficiare al 100% dello sgravio deve poter dimostrare che la sua attività è organizzata in forma di azienda, ovvero un’entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale, nonché economica.
Di fatto quindi la linea di separazione ha a che vedere con la definizione di impresa, il lavoro di un professionista che non è un imprenditore potrà beneficiare in misura diversa della legge 47/90.
Francesca RIGGIO