La Risoluzione 44/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni dubbi riguardanti i contributi di bonifica pagati per immobili non locati ma soggetti all’Imu: ebbene, questi possono essere dedotti dal reddito complessivo Irpef, anche se gli immobili in questione non concorrono alla formazione del reddito stesso.
Questo accade perché l’effetto sostitutivo dell’Imu sull’Irpef non ha effetti sulla deducibilità dei contributi di bonifica dal reddito complessivo.
Il dubbio era sorto perché i redditi fondiari degli immobili non locati non concorrono a definire il reddito complessivo, ovvero non sono soggetti a tassazione ai fini IRPEF, e dal fatto che l’art. 10 comma 1 lett. a) del tuir, stabilisce che tali oneri si deducono dal reddito complessivo “se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo“.
Dal comunicato delle Entrate viene spiegato che i contributi obbligatori versati restano deducibili dal reddito complessivo “nei casi in cui, in assenza dell’IMU, i redditi degli immobili su cui gravano i contributi stessi avrebbero concorso al reddito complessivo e sempre che il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale”.
I contributi obbligatori pagati ai consorzi di bonifica a partire dal 2012 possono quindi ancora essere dedotti in fase di dichiarazione dei redditi, utilizzando il quadro RP del modello UNICO o “E” del modello 730.
Non sono invece deducibili i contributi di bonifica se l’immobile sconta la cedolare secca, essendo un regime sì sostitutivo dell’IRPEF, ma opzionale e non obbligatorio.
Vera MORETTI