Le casistiche sull’Imu della casa coniugale

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Sull’Imu c’è sempre da imparare qualcosa, e qualche nuovo dubbio da chiarire.
Per questo motivo, il Ministero delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione n. 5/DF nella quale affronta alcune tematiche rimaste oscure.

A suscitare maggiori perplessità era la casistica legata alla casa coniugale e al suo assoggettamento ad Imu.
In realtà, le situazioni che possono verificarsi sono molteplici:

  • Casa coniugale assegnata ad un solo coniuge: E’ il caso di due coniugi che, tramite provvedimento giudiziale, ottengono la separazione legale, l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. In questa ipotesi il legislatore ha previsto che ai soli fini dell’applicazione dell’Imu la casa coniugale assegnata dal giudice ad uno dei coniugi si intende assegnata a titolo di diritto di abitazione. Ciò significa che, ai soli fini dell’Imu, il coniuge che si vede assegnata la casa dal giudice abiterà questa casa a titolo di diritto di abitazione, cioè abiterà quella casa. Ai fini dell’Imu egli godrà del possesso dell’immobile e, di conseguenza, sarà egli tenuto al versamento dell’imposta municipale propria.
  • Casa coniugale abitata dal coniuge superstite: E’ il caso del coniuge che, a seguito della morte dell’altro coniuge, continua ad abitare la casa coniugale a titolo di diritto di abitazione. In questo caso il coniuge superstite gode del possesso dell’immobile e, quindi, egli è il soggetto passivo ai fini dell’applicazione dell’Imu, sarà egli tenuto, cioè, al versamento dell’imposta.
  • Nuda proprietà e diritto di abitazione: E’ il caso di un soggetto (es. figlio) che possiede un immobile in nuda proprietà, ma il diritto di abitazione è attribuito al coniuge superstite, cioè alla mamma del soggetto in questione. In questo caso, ai fini dell’Imu, il nudo proprietario è estraneo alla tassazione, perché il possesso dell’immobile ricade sulla madre vedova. L’abitazione sarà considerata abitazione principale solo per la madre vedova che sarà l’unica tenuta al versamento dell’imposta.
  • Casa in proprietà dei figli e diritti di abitazione della madre: E’ il caso in cui due o più fratelli ereditano la casa coniugale di proprietà, per esempio, del padre defunto. Anche la madre eredita una porzione di proprietà dell’immobile. I figli però hanno la residenza anagrafica e dimorano in altri immobili, mentre il genitore superstite gode del diritto di abitazione sulla casa coniugale. In questo caso, dato che la casa coniugale è adibita ad abitazione principale della madre in virtù del diritto di abitazione, sarà la madre tenuta al versamento dell’imposta, mentre i figli non dovranno pagare l’Imu su questa abitazione.
  • Fratelli proprietari della casa coniugale in cui abita solo un fratello: E’ il caso in cui due o più fratelli ereditano la casa coniugale, interamente, alla morte dei genitori. In questa casa, però, vi abita soltanto un fratello, mentre gli altri abitano altrove. In questo caso non si può parlare di diritto di abitazione del fratello che abita la casa coniugale, in quanto questo è un diritto che spetta al solo coniuge superstite. Se i genitori sono entrambi deceduti, il fratello che dimora nella casa coniugale pagherà l’Imu come abitazione principale, mentre i fratelli che vivono altrove pagheranno l’Imu sulle loro quote di proprietà considerando l’immobile non abitazione principale bensì abitazione secondaria.

Vera MORETTI