Nonostante i recenti cambiamenti, il trattamento fiscale dell’auto aziendale ai fini Ires, Iva e Irpef sia non prevede un unico regime di deduzione dei costi o di detrazione Iva, tanto che il veicolo sia intestato alla società o impresa quanto al libero professionista con partita Iva. È infatti necessario prendere in considerazione alcuni parametri per definirne quella che sarà percentuale di deduzione, oltre alle modalità di calcolo del costo deducibile e il grado di inerenza che consente di detrarre il 100% o il 40% dell’Iva.
In primo luogo è fondamentale distinguere se l’auto è strumentale all’attività o è un uso promiscuo. L’Agenzia delle Entrate ha infatti individuato alcuni esempi con i quali circoscrive la deducibilità totale dei costi dell’auto ai veicoli esclusivamente strumentali all’attività, come le auto per le autoscuole. Ma non basta: il mezzo deve anche essere effettivamente usato per svolgere l’attività.
In questo caso è recuperabile il 100% del costo ai fini Ires (aliquota ricordo del 27,5%) e il 20% ai fini Iva. In realtà, poi, in virtù della modifica dell’articolo 164 diminuiscono le deduzioni dei costi delle auto dal 40% al 27,5% per le società, aziende e imprese (al 20% dall’1 gennaio 2013) e dal 90% al 70% per le auto assegnate in uso promiscuo al dipendente.
Se si ricade nel caso dell’uso promiscuo si va incontro a una serie di limitazioni che incidono sia sul valore massimo deducibile per automezzo, sia sulla percentuale di deduzione ai fini Ires ed Iva. Se infatti vi è utilizzo promiscuo dell’auto è ammesso in deduzione il costo dell’auto entro i 18.075,99 euro. Importo che vale anche ai fini fiscali se si possiede un’auto in leasing.
Domani vedremo come incide il regime fiscale sulle auto aziendali o per professionisti ai fini Ires e Irap.