Per quanto possa sembrare strano, c’è qualcuno che è esentato dal pagamento di una tassa dello Stato. Normale, direte voi… Vero, ma con l’andazzo di questo tempo, in cui lo Stato pur di far cassa sarebbe disposto a tassare persino l’aria, la cosa ci fa comunque pensare.
Parliamo, naturalmente, della Tares, sulla quale dal Ministero delle Finanze arrivano ora chiarimenti su chi è esente dal pagamento. Partendo dal fatto che ciascuna ditta o privato deve fare riferimento al regolamento del proprio Comune di residenza o di produzione, ricordiamo che la prima rata si pagherà a luglio 2013.
Diversi sono, in ogni caso gli immobili esentati dal pagamento. Intanto quelli destinati ad abitazione purché senza arredi e contratti di approvvigionamento. Le aree indirizzate alla sola attività sportiva si vedono soggette al pagamento solo nelle aree destiate ad usi differenti: biglietterie e uffici, punti di pausa, scalinate, spogliatoi e servizi igienici.
Niente Tares nemmeno per le stanze private che ospitano macchinari tecnologici: celle frigorifere, vani ascensori, cabine elettriche, silos, centrali termiche, stanze di stagionatura e disseccamento purché non ospitino trattamenti. Sono esentate anche le superfici invalicabili od ostacolate da un recinto e quelle destinate al passaggio o alla fermata di mezzi di trasporto gratuita.
Fuori le superfici scoperte come cortili, parchi, giardini, terrazze non coperte, balconi e posti auto non coperti e gli immobili in fase di miglioramento protetto o restauro edilizio, limitatamente al periodo dalla data di avvio dei lavori a quella di avvio della successiva occupazione. In caso di apparecchiature di distribuzione dei combustibili (aree di servizio) sono esentate le superfici non coperte e non usate o non fruibili in quanto invalicabili o escluse dall’utilizzo con recinto accessibile; quelle occupate dalle apparecchiature di lavaggio veicoli, quelle utilizzate all’entrata e all’uscita dei veicoli dell’area di attività e dal lavaggio.
Anche zone del condominio sono escluse dalla Tares: luoghi di transito, ascensori, scale, atri e locali stendibiancheria. Il condominio è esente anche nel caso di uso momentaneo di locali o superfici con durata al di sopra dei sei mesi nell’anno: in questo caso, il contributo spetta solo al proprietario dei locali e delle aree che sono a titolo di utilizzo, appartenenza, superficie, casa e usufrutto.
Nel caso di centri commerciali integrati e di vani posizionati in multiproprietà tocca alla persona che amministra le attività comuni il compito di versare l’imposta per i vani e le superfici non coperte di utilizzo comune e che siano in uso esclusivo ai singoli possessori o abitanti.