Sportello del cittadino all’interno dei Consiglio d’Ordine forense

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Ogni Consiglio dell’Ordine forense dovrà, da subito e comunque non oltre il 30 novembre 2013, aprire uno Sportello del cittadino che dovrà fornire un servizio, gratuito, di informazione e orientamento ai cittadini sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia.

I cittadini, quindi, potranno rivolgersi gratuitamente ad avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l’accesso alla giustizia. E’ esclusa ogni attività di consulenza ed è vietata l’informazione sui giudizi pendenti.

Lo Sportello fornirà informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; sulle formalità necessarie relative al conferimento dell’incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano; sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell’Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Le informazioni erogate riguarderanno gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall’ordinamento; i possibili tempi di un giudizio ed i criteri per la individuazione dei costi , anche conseguenti alla soccombenza; informazioni sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato e quelle relative ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, e i relativi vantaggi in termini di costi e tempi. Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione nello Sportello saranno iscritti un elenco, nell’ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi, amministrativi; l’elenco è tenuto dal Consiglio dell’Ordine e dovrà essere aggiornato.

Per evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, il regolamento prevede anche ferme incompatibilità per l’avvocato che ha fornito le informazioni e per i suoi vicini-parenti o colleghi di studio, prevedendo adeguati sistemi di controllo; il rifiuto immotivato di fornire il servizio o la mancata presenza dell’avvocato nel turno di riferimento senza valido motivo sono cause di esclusione dall’elenco.

Guido Alpa, presidente del CNF, ha dichiarato: “Il nuovo ordinamento forense restituisce l’Avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale di difesa; l’Avvocatura interpreta questo ruolo essenziale per la giurisdizione anche prestando di un’attività di servizio a vantaggio e senza costi per la collettività”.

Vera MORETTI