Dopo che la Corte dei Conti, nei giorni scorsi, aveva registrato lo schema di regolamento delle Società di professionisti del Ministero della Giustizia, finalmente la legge è stata ufficializzata, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo modello di società proposto si basa su trasparenza e concorrenza, poiché il cliente che si rivolge alla Stp può scegliere il professionista a cui affidare l’incarico.
E’ possibile fare una scelta oculata perché i clienti vengono informati dal professionista stesso circa tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, ma anche relativamente all’eventuale presenza di conflitti di interesse.
Il cliente deve anche essere messo al corrente di sostituzioni del professionista, nel caso avvenisse, o di presenza di ausiliari e l’elenco dei soci con finalità di investimento.
Inoltre, sono stati posti alcuni limiti per quanto riguarda il capitale, che deve essere detenuto dai soci professionisti, e le iscrizioni, poiché ogni socio può iscriversi ad una sola società di professionisti.
Per quanto riguarda i modelli societari, sono validi quelli previsti dal Codice Civile. Sono anche ammesse le società multidisciplinari per l’esercizio di più attività professionali, che devono iscriversi nell’albo previsto per l’attività che riveste un ruolo prevalente all’interno della società. Se non è indicata un’attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.
La domanda di iscrizione deve essere presentata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale dove ha sede legale la società, allegando l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Nel caso in cui la Stp non risultasse idonea, il consiglio dell’ordine o del collegio professionale che hanno ricevuto la domanda sono tenuti a segnalare le motivazioni e la società interessata può presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.
I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale.
Vera MORETTI