Scadenza il 30 aprile per la presentazione del 730

sostituto-imposta

Le scadenze fiscali 2013 che riguardano lavoratori dipendenti, pensionati e aziende sostituti d’imposta, si avvicinano. Entro il 30 aprile, infatti, i contribuenti dovranno presentare il modello 730 a CAF o professionisti abilitati che si occupano di fornire loro assistenza fiscale.

Esistono, ovviamente casi particolari per i quali occorrono chiarimenti, come i contratti a termine di meno di un anno, per i quali è previsto di rivolgersi direttamente all’azienda solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio dell’anno di presentazione, e a un CAF-dipendenti o professionista abilitato se dura almeno da giugno a luglio dell’anno di presentazione e si conoscono i dati del datore di lavoro che dovrà effettuare il conguaglio.

I contribuenti che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio dello stesso anno e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Non sono dovute, perché sostitute dall’imposta municipale sugli immobili, IRPEF e addizionali sul reddito dominicale dei terreni non affittati, e addizionali sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito. Il reddito agrario continua invece ad essere assoggettato alle imposte sui redditi.

Sugli immobili esenti da Imu, anche se non locati o non affittati, si applicano, se dovute, l’Irpef e le relative addizionali. La presenza di una causa di esenzione IMU va evidenziata nel quadro dei terreni e nel quadro dei fabbricati.
Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50%.

Se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro B (redditi dei fabbricati), va indicato il codice di utilizzo “11″ (locazione in regime di libero mercato) o il codice “12″ (locazione a canone concordato).

I soci di società semplici indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello Unico Società di Persone 2013, riportando nella colonna 2 (Titolo) del quadro A il codice “5″ e/o “10″ e nella colonna 2 del quadro B (Utilizzo) il codice “16″ e/o “17″.

Per quanto riguarda le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, la detrazione è elevata dal 36 al 50%, nel limite di spesa di 96mila euro. La stessa è estesa agli interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi.
Da quest’anno non è più prevista la possibilità, per i contribuenti over 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

I contributi al Servizio sanitario nazionale versati con il premio Rc auto per i veicoli sono deducibili fino a 40 euro.
I dati degli acconti 2012 ricalcolati in presenza di redditi da immobili di interesse storico o artistico vanno indicati nelle colonne da 7 a 10 del rigo F1.
I redditi di lavoro dipendente all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro vanno evidenziati indicando il codice “4″ nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da C1 a C3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. Chi presta l’assistenza fiscale terrà conto, per l’anno 2012, della sola parte di reddito eccedente, mentre per il calcolo dell’acconto IRPEF verrà considerato l’intero ammontare del reddito percepito.

I contribuenti devono consegnare al proprio sostituto d’imposta il 730/2013 compilato e la scheda 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 e del 5 per mille IRPEF. Non devono allegare documentazione aggiuntiva che però va conservata fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Il sostituto d’imposta non è obbligato all’assistenza fiscale: per farlo, deve aver comunicato specifica disponibilità entro il 15 gennaio 2013.
Deve però operare i conguagli in base alle dichiarazioni 2012 presentate attraverso CAF o professionisti abilitati (730-4/2012). A questo proposito, si ricorda che dal 2012 i sostituti d’imposto sono tenuti a segnalare l’indirizzo telematico all’Agenzia delle Entrate per ricevere i risultati contabili dei 730 dei propri dipendenti ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.

Entro il 31 maggio il sostituto d’imposta consegnerà copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Se il contribuente vuole inserire ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto a quello effettuate, può presentare il 730 integrativo, entro il 25 ottobre, oppure il Modello UNICO Persone Fisiche.
Se il sostituto d’imposta riscontra anomalie che impediscono l’assistenza fiscale, lo comunica tempestivamente al contribuente, che deve presentare il modello UNICO che in generale va presentato in caso di errori od omissioni (redditi non dichiarati, oneri deducibili o detraibili indicati in eccesso).

Vera MORETTI