La Corte di Cassazione ha chiarito che sono chiamati a versare l’Irap anche i professionisti che esercitano attività di lavoro autonomo nel caso in cui esternalizzino propri servizi.
Ciò significa che il professionista che affida a terzi attività finalizzate al sostegno e al potenziamento della professione è quindi soggetto all’Irap.
Esempio più frequente è l’outsourcing, perché la collaborazione continuativa, quindi non occasionale, tra il professionista e le aziende esterne costituisce il presupposto dell’esercizio abituale di attività autonomamente organizzata.
Il presupposto sussiste, come si evince dalla sentenza, “non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”.
I requisiti necessari ad individuare l’autonoma organizzazione prevedono che il professionista:
- è responsabile dell’organizzazione e non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interessi altrui;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
Vera MORETTI