Dall’articolo 84 co. 1 e 2 del TUIR si legge che le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere computate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
- in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Per chiarire alcuni dubbi, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di emanare una circolare nella quale viene spiegato che:
- non vi è alcun ordine di priorità nell’utilizzo delle perdite pregresse qualora si disponga sia di perdite “ad utilizzo limitato” (80%) che di perdite “ad utilizzo illimitato” (prodotte nei primi tre periodi d’imposta);
- a prescindere dalla scelta operata, il limite dell’80% si calcola sempre sul valore del reddito lordo;
- le perdite pregresse delle società non operative possono essere utilizzate in diminuzione dal reddito imponibile, purché risultino rispettate, congiuntamente, le seguenti due condizioni: le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% dell’intero reddito imponibile del periodo d’imposta, ai sensi dell’art. 84, co.1, del Tuir; le perdite pregresse effettivamente utilizzabili (nei limiti dell’ 80%) possono essere computate soltanto in diminuzione del reddito imponibile eccedente quello minimo presunto.
Ovviamente, le modifiche vanno a riflettersi anche nella compilazione del modello Unico SC2013 (quadro RN e RS) e sulle società in fase di liquidazione.
In particolare, accanto all’indicazione delle perdite scomputabili nel quadro RN, nel quadro RS, le perdite non compensate, vengono ora distinte tra utilizzabili “in misura limitata” (rigo RS44) ed utilizzabili “in misura piena” (rigo RS45).
Nell’ambito delle perdite utilizzabili in misura limitata, occorre ulteriormente distinguere tra perdite del periodo d’imposta in corso, risultante dal rigo RN5, col. 3 (rigo RS44, col. 3 e perdite pregresse (rigo RS44, col. 7).
Analogamente, con riferimento alle perdite relative ai primi tre periodi d’imposta, riportabili in misura piena, occorre distinguere tra le perdite fiscali pregresse (RS45, col. 7) e quelle del periodo d’imposta in corso (RS45, col. 3).
Per quanto riguarda, infine, le modalità di scomputo delle perdite in caso di società in liquidazione, considerato che non sussistono orientamenti ufficiali dell’Agenzia, si ritiene opportuno tener separate le perdite prodotte nella fase ante liquidazione da quelle prodotte nel corso della procedura.
Vera MORETTI