E’ stato firmato l’accordo, da parte di Confapi e Federmanager, che regola le norme per l’apprendistato di alta formazione e ricerca dei Quadri Superiori delle pmi e che si applica a tutte le assunzioni con tale tipologia contrattuale di apprendisti con età compresa tra 18 e 29 anni.
Le assunzioni devono essere finalizzate all’acquisizione di un titolo di studio, ma anche all’accesso alle professioni ordinistiche o di carattere professionale, che prevedano un percorso di formazione in azienda, utile all’inquadramento nella qualifica di Quadro Superiore.
Il contratto deve specificare il tipo di prestazione, il piano formativo e la qualifica che è possibile acquisire alla fine dell’apprendistato. In caso contrario, il contratto risulterebbe nullo.
Il periodo di prova, previsto da tutti i contratti di lavoro, non può superare 6 mesi in caso di contratto a tempo pieno, che per contratti part-time o con ore ridotte si può protrarre.
Per quanto riguarda la retribuzione prevista, ci si riferisce ai Quadri Superiori, per poi applicare le seguenti percentuali:
- 40% della retribuzione lorda prevista per i Quadri superiori fino al 12° mese di apprendistato;
- 60% dal 13° mese al 24°;
- 75% dal 25° al 36° (o successivi nel caso in cui la regolamentazione regionale preveda, in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative una durata dell’apprendistato superiore ai 36 mesi).
Nell’intervallo di tempo che va dal 25° mese alla fine del servizio si applica anche la disciplina in materia di assistenza sanitaria integrativa e di previdenza complementare prevista dai rispettivi accordi in materia per i Quadri Superiori.
Il percorso formativo, che consente di maturare dei crediti formativi, ed i relativi profili formativi devono essere stabiliti dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative o, in assenza di tale regolamentazione, mediante la stipula di una convenzione tra datore di lavoro e istituzione formativa.
Vera MORETTI