Bilancio in forma abbreviata: quando richiederlo?


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Siamo vicini alla scadenza della stesura dei bilanci ed è fondamentale ricordare che le società di piccole dimensioni, possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Molti non sanno che questa tipologia di bilancio è disciplinato dall’art 2435 bis del codice civile, con esso le società che non sono riuscite a superare determinati parametri e che non hanno emesso titoli negoziazioni in mercati regolamentati potranno avere una semplificazione.
Desideriamo ricordarvi che anche nei casi in cui il bilancio viene redatto in forma semplificata, dovrà comunque rispettare le clausole generali fissate dall’art 2423 del c.c per la redazione del bilancio.
L’uso delle semplificazioni previste in caso di adozione del bilancio abbreviato è facoltativo. Resta quindi possibile redigere in forma semplificata la nota integrativa ma anche lo Stato patrimoniale ed il Conto economico.
E’ inoltre consentita l’adozione della forma ordinaria. Quali sono i parametri per l’adozione del bilancio in forma abbreviata? La società non deve aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, inoltre nel primo esercizio e secondo esercizio, non deve aver superato il limite di stato patrimoniale pari a 4.400.000.00, ricavi delle vendite e prestazioni di 8.800.000.00 euro e dipendenti occupati in massimo 50 unità.