Il Consiglio Nazionale Forense, durante la seduta amministrativa del 22 febbraio scorso, ha deciso di predisporre lo schema di proposta di decreto dei nuovi parametri forensi, in attuazione dell’articolo 13 del nuovo ordinamento professionale.
La proposta mira a creare uno strumento semplice, trasparente e di immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno orientarsi più facilmente.
In caso di liquidazione giudiziale nel compenso dell’avvocato, l’organo giurisdizionale ha un margine di discrezionalità più ridotto.
Dovrà tener conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, in particolare, importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica.
In ogni caso, il compenso spettante all’avvocato dovrà comunque essere convenuto con il cliente, in base ad un accordo redatto per iscritto ed in conformità ad un preventivo formulato dall’avvocato, se richiesto dal cliente, sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell’incarico.
In caso di esito particolarmente favorevole, è previsto anche, nei confronti dell’avvocato, un premio o compenso aggiuntivo.
Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica o sull’entità del risultato economico che il cliente conseguirà all’esito del giudizio.
Vera MORETTI