La richiesta di chiarimenti è arrivata da una società che si occupa di installazione e manutenzione di caldaie, soprattutto in abitazioni di privati.
Il quesito riguarda il bonus energia e la sua interpretazione.
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha voluto specificare che l’Iva da applicare in questi casi, durante l’obbligatorio controllo di impianti di riscaldamento installati in “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”, quindi, sia condomini sia case private, è il 10 per cento.
Inoltre, l’agevolazione, diretta al consumatore finale, cioè quello che sopporta il peso dell’imposta, premia soltanto gli interventi pro efficienza e non altri tipi di prestazioni, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
In più, sull’integrazione e mantenimento in efficienza degli impianti in questione, l’Amministrazione finanziaria aveva anche precisato che il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nel ripristino della funzionalità, compresa la sostituzione delle parti di ricambio usurate, a fronte delle quali vengono corrisposti canoni annui.
Se, dunque, la società che ha risollevato il problema ha applicato l’Iva ordinaria dovrà “risarcire” i propri clienti e poi chiedere il rimborso al Fisco, senza potersi avvalere dei meccanismi di variazione delle fatture.
Ciò significa che potrà recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostri di averla realmente restituita agli utenti. In questo modo, la neutralità del tributo è garantita e, nello stesso tempo, si evita il rischio di indebiti arricchimenti.
Vera MORETTI