Chiarimenti dalle Entrate sulla remissione in bonis

L’Agenzia delle Entrate ha reso noti alcuni chiarimenti che riguardano l’applicazione della remissione in bonis all’esercizio tardivo dell’opzione per la cedolare secca.

Ciò che viene ribadito è che se il locatore esercita l’opzione “oltre il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente”, 30 giorni dalla scadenza dell’annualità, la cedolare secca:

  • non è applicabile all’annualità “in relazione alla quale l’opzione non è stata esercitata nei termini”;
  • è applicabile soltanto “per le annualità successive”, ossia dal momento in cui inizia a decorrere il successivo anno nell’ambito del complessivo periodo di locazione; in tale caso, al contribuente non è applicabile alcuna sanzione.

In questo caso il contribuente può applicare la cd “remissione in bonis” che consente di sanare l’omessa o tardiva effettuazione di comunicazioni o altri adempimenti formali alla cui presentazione preventiva è subordinata la fruizione di un beneficio fiscale ovvero l’accesso a regimi fiscali opzionali.
E’ bene specificare, però, che la sua applicazione è limitata alla sola situazione in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione del modello 69 non sia configurabile come “mero ripensamento”.

Ciò significa che il beneficio della remissione in bonis è applicabile solo se il contribuente manifesta un comportamento coerente con il regime opzionale della cedolare secca o assolve a tutte le formalità e gli obblighi richiesti, omettendo la sola presentazione nei termini del “modello 69”.

In casi diversi non è possibile usufruire dell’istituto, ovvero da parte di chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro prima di esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. In tale ipotesi troverà applicazione, quindi, solo la regola generale secondo cui l’opzione esercitata tardivamente produce i suoi effetti a decorrere dall’annualità successiva.

La remissione in bonis può essere applicata anche da coloro che, prima del 07/04/2011 hanno registrato un contratto di locazione versando l’imposta di registro in un’unica soluzione. In tal caso, secondo l’Agenzia, “non può logicamente configurarsi un comportamento non coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca”.
Questo provvedimento ha valore dal punto di vista sanzionatorio tributario ma non ha alcun effetto sul piano civilistico.

Questo significa che gli Uffici, in sede di tardiva registrazione o denuncia dei contratti di locazione:

  • non sono tenuti ad effettuare valutazioni in ordine all’applicabilità o meno delle norme che disciplinano i rapporti privatistici tra locatario e locatore, né a compiere indagini riguardanti la categoria catastale dell’immobile affittato;
  • devono effettuare la liquidazione dell’imposta di registro dovuta esclusivamente sulla base di quanto emerge dalle risultanze contrattuali o di quanto dichiarato dalla parte contraente che procede all’adempimento tardivo.

Infine, l’Ufficio, in sede di liquidazione dell’imposta di registro, può “accettare ulteriori elementi spontaneamente esibiti dal contribuente e relativi al rapporto di locazione, che potrebbero risultare utili nella successiva fase dei controlli”.

Vera MORETTI