Con la risoluzione n. 21/E del 22 febbraio, viene ribadito che nessuna fattura deve essere emessa durante la circolazione “interna” dei buoni regalo in quanto non rappresentano una merce, se non dei documenti che vengono che subiscono dei trasferimenti senza dover rispettare le regole per le cessioni (si tratta di semplice movimentazione di carattere finanziario). In sostanza l’Iva entra in gioco solo quando l’esercizio commerciale coinvolto “cede” il prodotto al titolare del buono. Questo esula le aziende che emettono i voucher a pagare l’Iva prima della reale cessione di beni, ciò accade anche per le somme rimborsate dalla società emittente agli esercizi commerciali coinvolti.
Rimangono invece fatturabili i servizi accessori come le personalizzazioni dei voucher o la consegna a domicilio ecc. Esistono delle decisioni della Corte di Giustizia Ue che pongono chiarezza su questo tema delicato. Di seguito alcuni estratti della causa C-398/99
- “… il produttore che emette il buono … può essere considerato terzo rispetto all’operazione intervenuta tra dettagliante beneficiario del rimborso del valore del buono sconto ed il consumatore finale che ha utilizzato tale buono”
- se la somma pagata per la cessione del bene “non sia stata materialmente versata dal consumatore finale stesso, ma sia stata messa a sua disposizione, per conto del consumatore finale, da un terzo, estraneo a tale operazione, non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile di tale dettagliante”
- “… la somma rappresentata dal valore nominale dei buoni costituisce per il dettagliante ‘elemento dell’attivo’ conseguito al momento del loro rimborso e che gli stessi devono essere considerati, nei limiti di tale valore, come mezzi di pagamento”.
d.S.