Inps ha pubblicato una circolare in cui vengono rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l’anno 2013.
In particolare, viene recepito l’aumento del 2% dell’aliquota contributiva per i titolari di pensione e per i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, disposto dalla Riforma del Lavoro a seguito della modifica da parte della legge di conversione del Decreto Sviluppo 2012.
Per questi soggetti, l’aliquota passa dal 18% al 20%, mentre per i soggetti privi di altra copertura previdenziale l’aliquota resta ferma al 27,72%.
Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps e a versarvi i relativi contributi i seguenti soggetti:
professionisti senza cassa, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
- i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
- i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
- i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
- i soci-amministratori di Srl commerciale che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione, ovvero alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore e alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
- i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.
Per il 2013 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:
- 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
- 20% per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2013 è pari a € 99.034,00.
Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2013 a € 15.357,00.
Pertanto:
- i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.256,96 (di cui € 4.146,39 ai fini pensionistici);
- tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40.
L’onere contributivo, nel caso di collaboratore, lavoratore autonomo occasionale o venditore porta a porta, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:
- 1/3 a carico del prestatore/collaboratore;
- 2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:
- 45% a carico dell’associato;
- 55% a carico dell’associante.
In queste due ultime ipotesi, il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.
Vera MORETTI