E’ stato pubblicato online il modello IVA 2013, che interesserà il 2012, l’anno appena trascorso.
A utilizzarlo saranno sia i soggetti che intendono presentare la dichiarazione Iva autonoma (possibile dal 1° febbraio 2013), sia coloro che preferiscono invece presentarla assieme all’Unico.
Per tutti, il termine ultimo di presentazione è fissato al 30 settembre 2013.
Tra le voci che non compaiono più nel nuovo modello ci sono quelle relative all’aliquota del 20%, poiché non è più in vigore dal 17 settembre 2011.
Nel modello IVA 2013 al rigo VE34, relativo alle operazioni con applicazione del reverse charge, il campo 5 è stato ridenominato “Cessioni di fabbricati”, al posto di “Cessioni di fabbricati strumentali” in quanto, a seguito delle modifiche del decreto crescita il reverse charge è applicabile anche alle cessioni di immobili uso abitativo.
Analogamente a quanto riportato nel quadro VE, anche nel quadro VJ è stata recepita la novità introdotta dal DL n. 83/2012, pertanto il rigo VJ14 prima chiamato “Acquisti di fabbricati strumentali”, è stato chiamato “Acquisti di fabbricati abitativi”.
L’Iva per cassa fa il suo debutto nel modello, al rigo VE36 relativo alle “Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi”.
Allo stesso modo, al campo 3 del rigo VF19, riservato alle operazioni passive con esigibilità differita, andranno indicati gli acquisti annotati a partire dall’1.12.2012 per i quali la detrazione dell’Iva a credito è differita agli anni successivi.
Il quadro VR è stato soppresso, pertanto le indicazioni collegate con la richiesta di rimborso del credito IVA si trovano ora quadro VX, in particolare al rigo VX4 “Imposta di cui si richiede il rimborso”.
Al rigo VX4 sono presenti i nuovi campi da 2 a 8, dove vanno riportati:
- al campo 2, l’importo da liquidare mediante procedura semplificata;
- al campo 3 la causale del rimborso;
- al campo 4 il possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione prioritaria del rimborso;
- al campo 5 la condizione di subappaltatore nel settore edile;
- al campo 6 l’attestazione di operatività;
- ai campi 7 e 8, l’attestazione di affidabilità e solvibilità per l’esonero dalla prestazione della garanzia (c.d. “contribuenti virtuosi”).
Il quadro VO è stato modificato per introdurre il nuovo rigo VO15 riservato a chi ha iniziato ad utilizzare il nuovo regime dell’Iva per cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012. La casella presente al campo 1 deve essere barrata da coloro che comunicano di aver optato per tale regime dal 1° dicembre 2012.
Sempre al quadro VO è stato introdotto il rigo VO33 riservato ai contribuenti che sarebbero entrati naturalmente dal 2012 nel nuovo regime dei minimi ma hanno preferito applicare il regime ordinario (in questo caso va barrata la casella 1) o il regime agevolato art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011(in questo caso va barrata la casella 2).
La stessa opzione può essere effettuata, barrando però la casella posta al rigo VO34, anche da coloro che, usciti dal vecchio regime dei minimi, sarebbero entrati naturalmente nel regime dei residuali ma hanno preferito applicare dal 2012 il regime ordinario. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.
È stato infine previsto il rigo VO35 riservato ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2008 e che pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal vecchio regime dei minimi non vi hanno mai aderito, e hanno preferito utilizzare il regime ordinario. Dal 2012, essendo concluso il periodo triennale di applicazione obbligatoria del regime ordinario, tali soggetti hanno potuto utilizzare i nuovi regimi agevolati.
Attraverso questa sezione del quadro VO tali soggetti comunicano di aver revocato l’adesione al regime ordinario a partire dal 2012, e di aver aderito ai nuovi regimi previsti. Dovrà essere barrata:
- la casella 1 se si intende comunicare la revoca del regime ordinario e l’applicazione del nuovo regime dei minimi;
- la casella 2 se si intende comunicare la revoca del regime ordinario e l’applicazione del nuovo regime agevolato.
Vera MORETTI